Regolazione Morosità

La morosità è regolata dall’ARERA tramite la delibera 311/2019/R/IDR.
Di seguito viene riportato un estratto con gli articolii più rilevanti. 

Articolo 4

Procedura per la costituzione in mora

4.1 In caso di morosità dell’utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, con le modalità di cui al presente Articolo, solo dopo aver inviato all’utente il sollecito di pagamento di cui al precedente Articolo 3.

4.2 Ove ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 156 del d.lgs 152/06, il gestore del servizio di acquedotto è il referente dell’utente finale ai fini dell’attivazione delle procedure di costituzione in mora di cui al presente Articolo.

4.3 La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali.

4.4 Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti dall’articolo 50 del RQSII, la disposizione di cui al precedente comma 4.3 non si applica nei seguenti casi:

a) l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro;

b) il reclamo sia stato inviato dall’utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L’utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

4.5 La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all’utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

  1. il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l’importo oggetto di costituzione in mora;
  2. il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
  3. il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:
  1. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
  2. se la data di cui al precedente punto i. corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della raccomandata o alla data di invio tramite posta elettronica certificata della comunicazione di
  3. costituzione in mora;
  4. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
  1. la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
  2. la possibilità di richiedere la rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità individuate al successivo Articolo 5;
  3. le modalità, di cui al successivo Articolo 6, con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento;
  4. le modalità e le tempistiche con cui l’utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando:
    1. i termini per concordare con il gestore medesimo – qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile – data e ora dell’appuntamento necessario per effettuare l’installazione del limitatore di flusso;
    2. la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l’utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all’uopo necessarie);
  1. il bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora;
  2. i casi, di cui al successivo Articolo 10, nei quali l’utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
  3. i recapiti ai quali l’utente finale possa comunicare che l’azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
    1. è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore
    2. un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto al
    3. precedente comma 4.4;
    4. è parzialmente errata in quanto l’utente medesimo è un utente finale non disalimentabile come definito al precedente comma 2.1.

4.6 Il termine ultimo di cui al precedente comma 4.5, lettera c), entro cui l’utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto dal successivo Articolo 5, i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a:

  1. venti (20) giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
  2. qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, venticinque (25) giorni solari calcolati a partire dall’emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
  3. quindici (15) giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata contenente la comunicazione di costituzione in mora.

4.7 Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, il gestore è tenuto a consegnare la raccomandata medesima al vettore postale entro cinque (5) giorni solari calcolati a partire dall’emissione.

4.8 Il gestore può richiedere agli utenti di cui al comma 2.1, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

  1. i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento di cui al precedente Articolo 3 e della comunicazione di costituzione in mora di cui al comma 4.5;
  2. gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

4.9 Il gestore può richiedere all’utente finale domestico residente diverso dagli utenti di cui al comma 2.1, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma 4.8, unicamente il pagamento:

a) dei costi sostenuti per l’intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, nei casi di cui ai successivi commi 7.3, lettera b), e 7.4;

b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

Articolo 10

Indennizzi

10.1 Il gestore è tenuto a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30): a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;

  1. in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
  2. in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 7.5;
  3. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
  4. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale ha provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 6

10.2 Il gestore è tenuto a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

  1. in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
  2. l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 5;
  3. non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio;
  4. non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento di cui al precedente Articolo 3.