Direttiva UR 2184-2020

DIRETTIVA UE 2184/2020 – ALLEGATO IV – INFORMAZIONI AL PUBBLICO 

Le informazioni ai punti seguenti sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate e i consumatori possono ottenere l’accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata. 

1) individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici, della zona e del numero di utenti nonché del metodo di produzione dell’acqua, comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell’acqua applicati; gli Stati membri possono derogare a tale requisito in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE; 

2) i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell’allegato I, parti A, B e C, compresa la frequenza di monitoraggio, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all’articolo 5; i risultati dei controlli non devono essere risalenti a più di un anno, tranne qualora la frequenza del controllo stabilita dalla presente direttiva non permetta altrimenti; 

3) informazioni sui seguenti parametri non elencati nell’allegato I, parte C e relativi valori: 

a) durezza; 

b) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua: 

— calcio Ca; 

— magnesio Mg; 

— potassio K; 

4) in caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito dalle autorità o da altri organi competenti in seguito al superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all’articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni; 

5) informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura; 

6) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico, se del caso, come utilizzare l’acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare i rischi per la salute causati dall’acqua stagnante; 

7) per i fornitori di acqua che forniscono almeno 10 000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50 000 persone, informazioni annuali su: 

a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza e i tassi di perdita, quando tali informazioni saranno disponibili e al più tardi alla data di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma; 

b) l’assetto proprietario dell’approvvigionamento idrico da parte del fornitore di acqua; 

c) nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, le informazioni sulla struttura della tariffa applicata per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili nonché i costi relativi alle misure prese ai fini dell’articolo 16, nei casi in cui tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua; 

d) se disponibili, una sintesi e statistiche riguardanti i reclami dei consumatori ricevuti dai fornitori di acqua su materie che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva; 

8) su richiesta giustificata, i consumatori hanno accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti fino ai 10 anni precedenti, se disponibili e non prima del 13 gennaio 2023.